Statuto

Statuto Useb

Il contratto tra le tre parti è siglato con il fine di esprimere con voce univoca nei confronti di terzi intenti, progetti, volontà che riguardano principalmente tematiche economiche. Per perseguire detto scopo e gli altri elencati nel successivo articolo l’Unione si dota di una struttura che per motivi organizzativi mutua figure e termini del mondo associativo pur facendo riferimento normativo alla sezione afferente ai contratti del codice civile.


Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, con sede in Bolzano, L’UNIONE DEI SETTORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, in sigla USEB OPERATORI ECONOMICI, fra i rappresentanti di lingua italiana delle seguenti associazioni fondatrici:

a) Unione commercio turismo servizi
b) Associazione Provinciale dell’Artigianato (APA)
c) Assoimprenditori Alto Adige

Tutti i partecipanti all’Unione hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti della stessa e sono tenuti a versare una quota associativa annua che verrà determinata dall’Assemblea con delibera da assumere entro il mese di ottobre di ogni anno e valida per l’anno successivo.

All’Unione possono aderire rappresentanti di altre organizzazioni economiche od associazioni perseguenti scopi analoghi all’Unione suddetta, costituite in rappresentanza di settori economici, esclusivamente su consenso unanime dei fondatori. L’Unione stessa potrà aderire ad organizzazioni similari che perseguano scopi affini.

Art. 2 SCOPO

Il fine primario di USEB Operatori economici consiste nell’adoperarsi per lo sviluppo di una comunione di interessi tra gli associati mediante l’istituzione di rappresentanze in ogni iniziativa comune tendente a sostenere qualsiasi tipo di rapporto economico-sociale per conseguire la più completa ed efficace valorizzazione sia del complesso economico generale, sia delle singole categorie in particolare.


Tra i compiti principali l’Unione si propone:

- di assistere le associazioni e le organizzazioni ad essa aderenti nella rappresentanza comune dei loro interessi;- di curare la formazione e la specializzazione professionale degli imprenditori;

- di difendere la libera iniziativa ad ogni livello per concorrere alla stabilizzazione di una libera economia di mercato;

- di svolgere opera assidua volta al miglioramento del rapporto aziendale dal punto di vista dei datori di lavoro come di quello dei lavoratori per il raggiungimento della distensione sociale;

- di nominare i propri rappresentanti in tutte le sedi ove tale rappresentanza sia ammessa ed opportuna;

- di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere nell’ambito dei settori rappresentati, agendo sempre quale amichevole compositore;

- di svolgere le ulteriori attività connesse con gli scopi statutari sia in forma diretta che indiretta.


Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Unione è costituito:

- dai beni mobili e dai valori comunque in possesso dell’Unione;
- dai contributi sociali;
- dagli interessi attivi;
- dalle riserve in qualsiasi modo accantonate.

L’esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L’approvazione del bilancio e del conto economico deve avvenire nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

Art. 4 ORGANI DELL’UNIONE

Sono organi dell’Unione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.


Art. 5 ASSEMBLEA. Convocazioni e poteri
 
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Associazioni fondatrici (associati) ed è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea deve essere convocata in Bolzano, anche al di fuori della sede sociale.

L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno due dei tre fondatori.

All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sugli indirizzi e direttive generali dell’Unione
- la bozza di bilancio preventivo e consuntivo.

L’Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo
- ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.


L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Unione. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera o fax o e-mail spediti a ciascuno degli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare da altri, conferendo delega scritta a terzi anche se membri del Consiglio Direttivo, eccezion fatta per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri.


Art. 6 ASSEMBLEA. Presidenza

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vicepresidente più anziano.

Il Presidente nomina un Segretario e se del caso, due scrutatori.

Il Presidente o chi ne assume le veci constata la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.


Art. 7 ASSEMBLEA. Quorum costitutivo e deliberativo

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera all’unanimità dei presenti.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO. Convocazioni e poteri

L’Unione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da trenta membri (dieci per Associazione fondatrice). Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario, o quando il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Esso è convocato con lettera, o tramite fax o e-mail spediti a ciascuno degli associati almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso minimo in qualsiasi forma che assicuri il ricevimento. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.
Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vicepresidente più anziano.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica e il Presidente richiede all’Associazione di provenienza la sostituzione del Consigliere per inadempienza degli obblighi statutari. L’Associazione si obbliga a comunicare un nuovo nome entro 60 giorni. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino al termine della legislatura.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- elabora i programmi di attività connessi al conseguimento degli scopi statutari nonché gli indirizzi e le direttive generali dell’Unione;

- su decisione del Comitato di Presidenza ratifica i nominativi dei rappresentanti dell’Unione nelle sedi opportune: commissioni, liste, gruppi di lavoro, ecc.;

- elegge il Presidente dell’Unione su proposta dei rappresentanti dell’Associazione di turno;

- propone all’Assemblea l’ammontare  della quota associativa annua;

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione annuale sull’esercizio della gestione;

- su proposta del Comitato di Presidenza delibera in merito a nomine ed incarichi necessari per il regolare funzionamento dell’Unione;

- propone all’Assemblea l’adesione all’Unione di altre associazioni e organizzazioni di cui all’art. 1


Art. 9 COMITATO DI PRESIDENZA. Convocazioni e poteri

All’interno del Consiglio Direttivo è costituito un Comitato di Presidenza composto da tre membri nominati dalle singole Associazioni.
 
All’interno del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, vengono ratificate le nomine due Vicepresidenti (uno per ciascuna Associazione fondatrice, eccetto quella da lui rappresentata.) Il Presidente e i due Vicepresidenti formano il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza si qualifica come l’organo al quale è affidata la gestione ordinaria dell’Unione e l’adozione di decisioni snelle e tempestive o l’elaborazione di proposte, fatte salve le deliberazioni del Consiglio Direttivo in quanto competente.

Esso si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Comitato di Presidenza dura in carica due anni.

Art. 10 PRESIDENTE

Il Presidente dell’Unione è contemporaneamente presidente del Consiglio Direttivo; la sua nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo stesso e dura in carica due anni.

Nell’elezione del Presidente si attua la rotazione fra le Associazioni fondatrici (Unione commercio turismo servizi - Assoimprenditori Alto Adige - Associazione Provinciale dell’Artigianato APA.)

Il Presidente rappresenta l’Unione in ogni sede a tutti gli effetti, sovrintende all’andamento della stessa, ne sottoscrive tutti gli atti ed i comunicati; in particolare può aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta dei libri dell’Unione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Presidente custodisce somme e valori dell’Unione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente più anziano.

Art. 11  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei conti, in numero di tre, sono indipendenti e la loro nomina, operata dalle Associazioni è ratificata dall’Assemblea; durano in carica due anni.
I Revisori dei conti vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Unione e ne riferiscono in sede di Assemblea e Consiglio Direttivo con la relazione sul bilancio consuntivo.

Art. 12 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell’Unione può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea con il voto della maggioranza degli associati.

In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio all’atto dello scioglimento sarà ripartito tra gli associati di comune accordo.

Art. 13 NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente statuto entreranno in vigore con il rinnovo dei rispettivi organi dell’USEB.

 

 

I delegati delle tre Associazioni fondatrici

Bolzano, 29 aprile 2009


Il Presidente dell’Useb (per Assoimprenditori Alto Adige)
dott. Marco Carlini


Il Vicepresidente dell’Useb (per Apa)
comm. Bruno Covi


Il Vicepresidente dell’Useb (per Unione commercio turismo servizi Alto Adige)
dott. Renato Bonsignori